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Sez. L, Sentenza n. 4102 del 10/05/1997 (Rv. 504200 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Divieto di aumenti ex art. 2 D.L. n. 10 del 1977 - Portata - Operatività fino al 1986 - Sentenza n. 124 del 1991 della Corte Costituzionale - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504200-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

Il divieto (previsto dall'art. 2, D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977) di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 attiene sia alla misura, che ai criteri di calcolo, ed alla periodicità di erogazione degli stessi, avendo il legislatore perseguito il fine di eliminare ogni sistema di calcolo della indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale; pertanto, nei settori diversi da quest'ultimo, il cosiddetto blocco della scala mobile opera anche in relazione alle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità. Tale divieto è operante per il periodo fino al 1986 atteso che la sentenza n.124 del 1991 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 2 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986, che ha introdotto il nuovo sistema del punto in percentuale per l'indennità di contingenza del settore privato.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)