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Sez. L, Sentenza n. 593 del 22/01/1987 (Rv. 450325 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE IN GENERE - CORRESPONSIONE PER EFFETTO DELLA SCALA MOBILE DI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLI PREVISTI DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI - DIVIETO EX ART. 2 D.L. N. 12 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURA, CRITERI DI CALCOLO E PERIODICITÀ DI EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450325-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE IN GENERE - CORRESPONSIONE PER EFFETTO DELLA SCALA MOBILE DI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLI PREVISTI DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI - DIVIETO EX ART. 2 D.L. N. 12 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURA, CRITERI DI CALCOLO E PERIODICITÀ DI EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il divieto (previsto dall'art. 2 d.l. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977) di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 attiene sia alla misura, che ai criteri di calcolo, ed alla periodicità di erogazione degli stessi, avendo il legislatore perseguito il fine di eliminare ogni sistema di calcolo della indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale. Pertanto, nei settori diversi da quest'ultimo, il cosiddetto blocco della scala mobile opera anche in relazione alle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità. (V 3102/84, mass n 435142; (V 475/84, mass n 432708).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)