Sez. 3, Sentenza n. 5397 del 03/12/2001 Cc. (dep. 11/02/2002) Rv. 221336 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Attività investigative per contrastare la pornografia minorile - Intercettazioni della polizia giudiziaria via internet disposte ex art. 14, comma 2, L. n. 269 del 1998 - Richiesta alla Autorità giudiziaria - Necessità - Disciplina.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni via internet dirette a contrastare l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorili, l'art. 14, comma 2, della legge n. 269 del 1998, richiamando le prescrizioni di cui all'art. 15 Cost., richiede una duplice garanzia: a) che l'attività di polizia giudiziaria avvenga su richiesta dell'autorità giudiziaria; b) che tale richiesta sia motivata; disponendo, inoltre, che la mancanza di essa comporta la nullità delle indagini e dei relativi accertamenti. Ne consegue - ove le predette prescrizioni siano violate - l'inutilizzabilità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, delle prove illegittimamente acquisite a norma dell'art. 191 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)