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Sez. 3, Sentenza n. 29496 del 08/06/2004 Cc. (dep. 07/07/2004) Rv. 229804 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Reato di detenzione di materiale pedopornografico - Attività investigativa esercitata con utilizzo di agente provocatore - Legittimità - Esclusione - Rinvenimento del corpo di reato - Legittimità del sequestro probatorio - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229804-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, sebbene non sia ammissibile l'impiego dell'attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall'art. 14 della l. n. 269 del 1998, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti a seguito di tale attività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 quater, Cod. Pen. art. 600 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)