Sez. 3, Sentenza n. 24000 del 29/04/2004 Cc. (dep. 26/05/2004) Rv. 228693 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Reato di detenzione di materiale pornografico - Attività investigativa esercitata a mezzo di agente provocatore - Legittimità - Esclusione - Conseguente inutilizzabilità assoluta.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di reati contro la libertà sessuale, l'attività di contrasto attraverso l'agente provocatore non può essere espletata per accertare elementi di prova in ordine al reato di cui all'art. 600 quater cod. pen. (detenzione di materiale pornografico), con la conseguenza che gli elementi di prova così acquisiti sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14, Cod. Pen. art. 600 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)