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Sez. 3, Sentenza n. 23646 del 27/02/2013 Cc. (dep. 31/05/2013) Rv. 256163 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Fatti successivi all'archiviazione - Vincolo di permanenza con quelli oggetto di archiviazione - Riapertura indagini - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di reati edilizi.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256163-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

Nel caso di illecita prosecuzione di condotte edilizie su opere abusive già oggetto di precedente sequestro, la configurata permanenza del reato non consente, in presenza di decreto di archiviazione per le prime condotte non seguito da autorizzazione alla riapertura delle indagini, che si indaghi sul segmento temporale della condotta illecita già oggetto di archiviazione ovvero che si utilizzino per lo stesso periodo gli elementi probatori già acquisiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)