Sez. 3, Sentenza n. 25503 del 23/04/2009 Cc. (dep. 18/06/2009) Rv. 244123 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Fatti successivi all'archiviazione - Vincolo di permanenza con quelli oggetto di archiviazione - Ripristino indagini - Necessità - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Il decreto di riapertura delle indagini è condizione necessaria per la rivalutazione di fatti emersi nel corso di indagini definite con archiviazione, pur quando tra detti fatti ed altri commessi successivamente alla definizione con archiviazione sia ravvisabile la permanenza. (La Corte ha annullato con rinvio la ordinanza del riesame confermativa del sequestro preventivo, per il reato di costruzione non assentita di un complesso immobiliare oggetto di numerosi interventi edilizi abusivi, alcuni dei quali valutati nell'ambito di procedimenti definiti con archiviazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)