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Sez. 1, Sentenza n. 28377 del 15/06/2006 Cc. (dep. 08/08/2006) Rv. 235261 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Mancanza del provvedimento del G.i.p. - Inutilizzabilità degli atti di indagine - Limitazione alla medesima notizia di reato e non a fatti diversi - Nozione.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235261-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

In tema di archiviazione, il provvedimento autorizzativo del G.i.p. alla riapertura delle indagini (art. 414 cod. proc. pen.) é necessario soltanto quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle componenti oggettive dell'addebito. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere di stampo camorristico, in cui la Corte, nell'ambito di procedura incidentale de libertate, ha respinto l'istanza difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e conseguente caducazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, osservando che la richiesta di riapertura delle indagini non era necessaria, attesa la diversità del fatto avuto riguardo al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall'interessato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)