Sez. 2, Sentenza n. 21000 del 08/02/2011 Ud. (dep. 26/05/2011) Rv. 250262 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Illecita percezione di pubbliche erogazioni - Indennità di disoccupazione - Assunzione con contratto di lavoro subordinato - Omessa comunicazione - Assenza di comportamenti fraudolenti - Truffa aggravata - Esclusione - Reato di indebita percezione di erogazioni - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (I.N.P.S.) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità. (La Corte, rilevato che la somma indebitamente percepita era inferiore ad euro 3999, 96, ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla locale autorità amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter com. 1, Cod. Pen. art. 316 ter com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)