Sez. 5, Sentenza n. 11701 del 21/05/2007 (Rv. 598284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Nozione - Trasferimento a terzi - Realizzazione di plusvalenze tassabili - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 54, comma sesto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo di plusvalenze tassabili, risponde all'esigenza di ridurre l'onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria, al fine d'incentivare ed agevolare l'attuazione di tale procedura: esso, pertanto, si riferisce non già alla cessione dei beni ai creditori propriamente intesa, la quale è ontologicamente insuscettibile di generare plusvalenze tassabili, bensì al trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato dal liquidatore in esecuzione del concordato, al fine di ricavare le risorse necessarie a soddisfare i creditori secondo l'intesa concordataria.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)