Sez. 2, Sentenza n. 289 del 16/01/1987 (Rv. 450036 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ERRORE DI FATTO E VALUTAZIONE ERRATA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - MANCATA ALLEGAZIONE DI UN VIZIO DI RAGIONAMENTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA CENSURA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ERRORE DI FATTO E VALUTAZIONE ERRATA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - MANCATA ALLEGAZIONE DI UN VIZIO DI RAGIONAMENTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA CENSURA.*
L'errore di fatto (salvo che non costituisca motivo di revocazione) e l'erronea valutazione delle risultanze processuali possono sì essere dedotti in Sede di legittimità ma solo in quanto si risolvano in "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio", giusta il disposto dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per cui, quando si afferma che il giudice del merito ha sbagliato nell'apprezzare un fatto o nel valutare le istanze istruttorie, senza allegare un vizio di ragionamento tale da non consentire il controllo dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione, si propone una censura inammissibile in Sede di legittimità. (V 2355/82, mass n 420244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)