Sez. 6, Sentenza n. 5308 del 10/01/1977 Ud. (dep. 27/04/1977) Rv. 135692 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - DECRETO - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CON CUI VENGONO DESIGNATI DUE GIUDICI ESTRANEI AD UNA SEZIONE A FARNE PARTE COME SUPPLENTI - MANCATA ADOZIONE DELLA FORMA SCRITTA - SEMPLICE IRREGOLARITA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - DECRETO - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CON CUI VENGONO DESIGNATI DUE GIUDICI ESTRANEI AD UNA SEZIONE A FARNE PARTE COME SUPPLENTI - MANCATA ADOZIONE DELLA FORMA SCRITTA - SEMPLICE IRREGOLARITA.*
La mancata adozione, per il provvedimento con cui il Presidente di un organo giudiziario collegiale designa due giudici estranei ad una Sezione a farne parte quali supplenti, della Forma scritta, costituisce una semplice irregolarita di carattere amministrativo verificatasi nell'Esercizio delle funzioni di dirigenza che spettano al Presidente del predetto organo e non incide sul retto funzionamento del collegio, non rientrando in alcun caso di nullita espressamente comminato dalla legge o, comunque, da ritenersi in base ai principi fondamentali che regolano il processo penale italiano.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)