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Sez. 1, Sentenza n. 1969 del 22/11/1983 Cc. (dep. 14/12/1983) Rv. 161728 - 01

GIUDICE PENALE - IN GENERE - CAPACITÀ - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DUE ESTRANEI - ESTRANEO - NOZIONE - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI DESIGNAZIONE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161728-01

GIUDICE PENALE - IN GENERE - CAPACITÀ - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DUE ESTRANEI - ESTRANEO - NOZIONE - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI DESIGNAZIONE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, nel vietare in ciascuna Sezione l'intervento di più di un supplente estraneo al collegio, si riferisce alla non appartenenza di più di un supplente all'organo giudiziario collegiale nel suo insieme (tribunale, Corte), con la conseguenza che non è in contrasto con tale norma lo intervento alla delibera di più di un supplente estraneo alla Sezione, ma facente parte dell'ufficio giudiziario, e ciò anche nel caso di mancata adozione, per il provvedimento presidenziale di designazione dei supplenti, della Forma scritta. (V mass n 139433; (V mass n 135692; (V mass n 135691; (V mass n 135690; (V mass n 132674).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)