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Sez. L, Sentenza n. 23721 del 21/07/2026 (Rv. 679703-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - Subentro di nuova impresa nel servizio - Strumenti di tutela occupazionale - Art 14 del d.lgs. n. 18 del 1999 - Artt. 26 della parte generale e G3 e H37 della parte specifica del c.c.n.l. Assohandlers 8 luglio 2010 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di gestione dei servizi aeroportuali, l'art 14 del d.lgs. n. 18 del 1999 e gli artt. 26 della parte generale e G3 e H37 della parte specifica del c.c.n.l. Assohandlers 8 luglio 2010 devono essere interpretati nel senso che, in caso di subentro di una nuova impresa nelle attività di handling, gli strumenti di tutela occupazionale ivi previsti operano, al di fuori dell'ipotesi di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda disciplinata dall'art. 2112 c.c., esclusivamente nei casi di trasferimento di attività caratterizzate dalla preesistenza di un'organizzazione identificabile e del subentro di un operatore in uno o più specifici settori organizzativi o categorie di servizi cui siano stabilmente adibiti determinati lavoratori, mentre non trovano applicazione quando la cessazione dell'attività dell'operatore uscente, in assenza del trasferimento di un'entità organizzata previamente individuabile e di un nesso diretto tra l'attività trasferita e il personale di cui si richiede il passaggio, si risolva in una complessiva riorganizzazione del mercato dei servizi aeroportuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione dell'operatività della clausola sociale dovendosi ricondurre al subentro, a distanza di mesi, della nuova società nella gestione dei servizi a terra di tutto lo scalo aeroportuale, la totale dismissione, da parte del precedente gestore, dei predetti servizi e la ristrutturazione complessiva del corrispondente mercato, sulla base di accordi specifici con le organizzazioni sindacali, caratterizzata dall'introduzione di un nuovo modello operativo e non dal trasferimento di un'entità organizzata previamente individuabile).

Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 08/07/2010 art. 26, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18 art. 14, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 08/07/2010 art. 3 lett. G, Contr. Coll. 08/07/2010 art. 37 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)