Sez. 2, Sentenza n. 4774 del 04/03/2005 (Rv. 579757 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Intempestività dell'appello - Mancata proposizione della questione dinanzi al giudice di secondo grado - Deducibilità in sede di legittimità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
In tema di impugnazioni, la doglianza relativa alla mancata tempestività dell'appello è deducibile in sede di legittimità anche se non sia stata sollevata dinanzi al giudice del riesame, giacchè la questione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)