Sez. 2, Sentenza n. 15082 del 30/06/2006 (Rv. 590863 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Consumazione del diritto di impugnazione - Condizioni - Intervenuta declaratoria di inammissibilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Proposizione di un nuovo atto di appello in sostituzione del precedente viziato - Ammissibilità - Decorrenza dei termini per la proposizione della nuova impugnazione - Intempestività di essa - Deducibilità in sede di legittimità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. In tal caso l'inammissibilità della seconda impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)