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Sez. 1, Sentenza n. 15930 del 13/07/2006 (Rv. 591178 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Ritiro dei seminativi dalla produzione - Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore commesso da un terzo, tecnico specializzato, compilatore materiale della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591178-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

La richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata previamente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegua il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi affermando, contrariamente al vero, la sussistenza in concreto di tale carattere del terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concretizzando tale falsa affermazione di per sé l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Né rileva la circostanza che l'errore sia stato commesso da un terzo, tecnico specializzato, cui il beneficiario del contributo si sia affidato per la compilazione della domanda, in quanto la difformità tra dati forniti e situazione reale implica, in ragione dell'incarico affidato, quanto meno, negligenza nel controllo dell'attività del terzo da parte del titolare del diritto all'aiuto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Regolam. Comunitario 29/04/1988 num. 1272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)