Sez. L, Ordinanza n. 6619 del 28/04/2003 (Rv. 562496 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizioni a cartella esattoriale in materia di contributi previdenziali e sanzioni, "ex lege" n. 46 del 1999 - Competenza territoriale - Individuabilità in relazione alla sede dell'ufficio dell'ente emittente la cartella - Pluralità di cartelle nei confronti di uno stesso datore di lavoro, emesse da uffici diversi - Pluralità di opposizioni - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 444, terzo comma cod. proc. civ., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale riguardanti il mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi INPS, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)