Sez. 3, Sentenza n. 45262 del 12/07/2018 Ud. (dep. 09/10/2018) Rv. 273948 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone | Rilievi fonometrici - Riconducibilità a tali attività - Sussistenza - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone
In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa", da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)