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Sez. L - , Sentenza n. 13935 del 05/06/2017 (Rv. 644533 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Appellante ammesso al gratuito patrocinio - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato - Esclusione - Statuizione contraria del giudice di appello - Ricorribilità in Cassazione - Fondamento - Segnalazione in sede di riscossione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644533-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Nell'ipotesi di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, e la statuizione contraria del giudice del gravame è ricorribile in Cassazione, non potendo privarsi la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità, né può affermarsi che l'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione, perché tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della propria controversia, e con l'art. 47 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)