Sez. 3, Sentenza n. 10 del 06/01/1982 (Rv. 417692 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CUMULATIVO DI COSE - IN GENERE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CUMULATIVO DI COSE - IN GENERE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA.*
La partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare: a) si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario; b) ricorre l'ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltreché ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione; C) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché più vettori si obbligano, con unico contratto - mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito - verso il mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso. (V 5133/81, mass n 415919).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1699, Cod. Civ. art. 1700, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)