Sez. 3, Sentenza n. 3830 del 23/06/1982 (Rv. 421797 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - VETTORE - AUSILIARI E DIPENDENTI - VETTORE E SPEDIZIONIERE - OBBLIGAZIONI RISPETTIVE - ASSUNZIONE DEL RISCHIO INERENTE ALLA ESECUZIONE DEL TRASPORTO - COLLABORAZIONE DEL VETTORE DA PARTE DI UN SUBVETTORE - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - VETTORE - AUSILIARI E DIPENDENTI - VETTORE E SPEDIZIONIERE - OBBLIGAZIONI RISPETTIVE - ASSUNZIONE DEL RISCHIO INERENTE ALLA ESECUZIONE DEL TRASPORTO - COLLABORAZIONE DEL VETTORE DA PARTE DI UN SUBVETTORE - IRRILEVANZA.*
Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sè i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto. Conseguentemente - quando l'incaricato assume su di sè detti rischi - a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. (V 10/82, mass n 417692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)