Sez. 1, Sentenza n. 5884 del 09/11/1982 (Rv. 423643 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'INTERDICENDO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONSEGUENZE.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'INTERDICENDO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONSEGUENZE.*
Nel procedimento di interdizione, la morte dell'interdicendo, nelle more del giudizio di Cassazione, determina non soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche l'Estinzione dell'intero procedimento, con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado, all'uopo è ammissibile ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. il deposito del certificato anagrafico attestante quel decesso. (Conf 2088/77, mass n 385817; (Conf 984/66, mass n 321962; (Conf 1000/63, mass n 261418).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)