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Sez. 4, Sentenza n. 40907 del 19/09/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268340 - 01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE | Notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 157, comma 8 - Bis, cod. proc. pen - Invio mediante "pec" - Validità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268340-01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE

È valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)