Sez. 6, Sentenza n. 51348 del 13/10/2016 Ud. (dep. 01/12/2016) Rv. 268619 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI | Notifiche al difensore a mezzo PEC - Riconducibilità ai "mezzi tecnici idonei" previsti dall'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Validità - Sussistenza - Mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Irrilevanza.
NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI
In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2 n. 2, Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)