Sez. 5, Sentenza n. 24183 del 13/11/2006 (Rv. 594071 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Esenzione decennale dall'ILOR - Riconoscimento - Effetto costitutivo del diritto al rimborso - Conseguenze - Istanza di rimborso - Termine - Artt. 38 e 41 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Applicabilità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, e con riferimento all'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 in favore delle nuove iniziative produttive localizzate nei territori del Mezzogiorno, occorre distinguere tra il diritto all'agevolazione, che è originario, ed il diritto al rimborso di quanto versato in via cautelativa nelle more del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, che consegue al relativo provvedimento: ai fini della proposizione dell'istanza di rimborso, non è quindi applicabile il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale si riferisce alle sole ipotesi in cui il pagamento non è dovuto per ragioni di fatto o giuridiche già esistenti al momento della sua effettuazione, e la cui brevità verrebbe irragionevolmente a comprimere o vanificare, per le caratteristiche proprie della fattispecie, l'esercizio del diritto al rimborso, né quello previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 602 cit., riguardante le sole eccedenze determinate da errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, ma quello di cui all'art. 16, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis", ma sostanzialmente riprodotto dall'art. 21, comma secondo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), disposizione di carattere residuale concernente l'ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)