Sez. 5, Sentenza n. 7116 del 09/05/2003 (Rv. 562819 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'ILOR ex art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Riconoscimento - Valore costitutivo del diritto al rimborso - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di rimborso - Termine - Disciplina ex art. 16, sesto comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, il provvedimento con cui l'amministrazione riconosce l'esenzione decennale dall'ILOR, prevista dall'art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha un valore "costitutivo" non del diritto all'agevolazione - che viene solo contestabilmente "accertato", sulla base dell'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge -, ma del diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente pagata. Ne consegue che, ai fini del termine per la proposizione dell'istanza di rimborso, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (il quale riguarda il rimborso di versamenti diretti fin dall'origine non dovuti), bensì quella dettata dall'art. 16, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis": ora art. 21, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, che concerne le ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)