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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16328 del 28/06/2013 (Rv. 627069 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Riconoscimento - Valore costitutivo del diritto al rimborso - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di rimborso - Termine - Disciplina ex art. 16, sesto comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 - Applicabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2013-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627069-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle nuove iniziative produttive localizzate nei territori del Mezzogiorno (nella specie, con riferimento all'esenzione parziale IRPEG prevista dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), occorre distinguere tra il diritto all'agevolazione, che è originario, ed il diritto al rimborso di quanto versato in via cautelativa nelle more del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, che consegue al relativo provvedimento; ne deriva che, ai fini della proposizione dell'istanza di rimborso, non è applicabile né il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - il quale si riferisce alle sole ipotesi in cui il pagamento non è dovuto per ragioni di fatto o giuridiche già esistenti al momento della sua effettuazione, e la cui brevità verrebbe irragionevolmente a comprimere o vanificare, per le caratteristiche proprie della fattispecie, l'esercizio del diritto al rimborso -, né quello previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 602 cit., riguardante le sole eccedenze determinate da errori materiali o duplicazioni dovuti all'Ufficio, ma quello di cui all'art. 16, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis", ma sostanzialmente riprodotto dall'art. 21, comma secondo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), disposizione di carattere residuale concernente l'ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta. Detto termine biennale decorre dal momento della conclusione del procedimento, giacchè è solo in tale momento che sorge il diritto del contribuente alla restituzione della differenza tra l'imposta versata nella misura ordinaria e quella dovuta per effetto dell'applicazione dei benefici fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)