Sez. 6, Sentenza n. 38640 del 30/09/2009 Cc. (dep. 05/10/2009) Rv. 244757 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Cittadino italiano - Consegna condizionata - Condizione risolutiva - Esaurimento del processo penale all'estero sino all'esecutività della sentenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)