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Sez. 6 - , Sentenza n. 10105 del 11/03/2021 Cc. (dep. 15/03/2021) Rv. 280722 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Cittadino italiano - Consegna condizionata - Condizione risolutiva - Esaurimento del processo penale all'estero sino all'esecutività della sentenza.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280722-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la consegna allo Stato emittente del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, ai fini dell'esercizio di un'azione penale, è subordinata alla garanzia che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, in quanto l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) legge 22 aprile 2005, n. 69, va intesa non nel senso che la consegna è finalizzata alla mera audizione, bensì alla celebrazione del giudizio, all'esito del quale il consegnato dovrà rientrare nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)