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Sez. 6, Sentenza n. 12338 del 21/03/2007 Cc. (dep. 23/03/2007) Rv. 235949 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Cittadino italiano - Consegna condizionata - Condizione risolutiva - Avvenuta celebrazione del processo all'estero.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235949-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta celebrato il processo a suo carico nello Stato di emissione, e non già quando sia adempiuta la sola attività di audizione, avente finalità difensiva. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con cui la corte d'appello aveva disposto la consegna di un cittadino italiano alle autorità austriache, subordinandola alla condizione che il medesimo, nel caso di condanna definitiva, venisse rinviato in Italia per scontare l'eventuale pena).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)