Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 09/03/2005 (Rv. 581376 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Fondato su cambiale od assegno - Mancata trascrizione del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Mezzo - Opposizione agli atti esecutivi - Relativo mezzo di impugnazione - Ricorso per cassazione.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, che è deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione non è appellabile, ma ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)