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Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 28/04/1990 (Rv. 466915 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN BASE A CAMBIALI - NOTIFICA DEL PRECETTO AL DEBITORE - TRASCRIZIONE DELLA CAMBIALE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO - SUFFICIENZA - MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - NULLITÀ DEL PRECETTO - DEDUZIONE CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466915-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN BASE A CAMBIALI - NOTIFICA DEL PRECETTO AL DEBITORE - TRASCRIZIONE DELLA CAMBIALE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO - SUFFICIENZA - MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - NULLITÀ DEL PRECETTO - DEDUZIONE CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITÀ.*

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico atto preliminare è la notifica al debitore del precetto, il quale deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, con la conseguenza che la incompleta trascrizione del titolo nell'atto di precetto, tale da non consentire al debitore l'accertamento della legittima detenzione dello stesso da parte del creditore procedente, determina la nullità del precetto deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. davanti al pretore, funzionalmente competente. (Conf 5602/86, mass n 448094).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)