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Sez. 1, Sentenza n. 439 del 18/02/1972 (Rv. 356364 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - LEGGE N 1228 DEL 1962 - ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - FINANZIAMENTI - BENEFICI FISCALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SCOPO DI INVESTIMENTO PER TERMINE SUPERIORE AI TRE ANNI - SUFFICIENZA - PATTUITA FACOLTA DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL MUTUO PER IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356364-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - LEGGE N 1228 DEL 1962 - ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - FINANZIAMENTI - BENEFICI FISCALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SCOPO DI INVESTIMENTO PER TERMINE SUPERIORE AI TRE ANNI - SUFFICIENZA - PATTUITA FACOLTA DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL MUTUO PER IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della concessione dei benefici fiscali di cui all'art 1 della legge 27 luglio 1962 n 1228 (contenente le Disposizioni sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine) e sufficiente che il finanziamento sia stato concesso a scopo di investimento per una durata non inferiore a tre anni, rimanendo il relativo negozio soggetto, per tutto il resto, alla disciplina stabilita dal codice civile per le obbligazioni ed i contratti in generale ed in particolare per i comuni contratti di mutuo. I suddetti benefici spettano, pertanto anche se con apposita clausola, e stata data facolta all'istituto finanziatore di richiedere la immediata restituzione dell'intera somma mutuata nel caso che il mutuatario venga meno al pagamento anche di una sola rata. Invero, ancorche di tale facolta non si fosse fatta menzione nell'atto di finanziamento, l'istituto finanziatore avrebbe potuto conseguire egualmente il risultato voluto alla stregua degli artt 1186 e 1819 cod civ cui la legge, prevedendo la durata almeno triennale del finanziamento, non ha inteso derogare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1819

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)