Sez. 1, Sentenza n. 826 del 26/03/1974 (Rv. 368708 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - FINANZIAMENTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CLAUSOLA DI RECESSO UNILATERALE DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA O PER FINI CAUTELATIVI - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - FINANZIAMENTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CLAUSOLA DI RECESSO UNILATERALE DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA O PER FINI CAUTELATIVI - IRRILEVANZA.*
Ai fini della concessione dei benefici fiscali di cui all'art 1 della legge 27 luglio 1962, n 1228 (contenente Disposizioni sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine) e sufficiente che il finanziamento sia stato concesso a scopo di investimento per una durata non inferiore a tre anni, rimanendo il relativo negozio soggetto, per tutto il resto, alla disciplina stabilita dal codice civile per le obbligazioni e i contratti in generale. E pertanto compatibile con la concessione del beneficio tributario non soltanto la clausola con la quale venga data facolta all' istituto finanziatore di recedere unilateralmente dal contratto qualora il mutuatario venga meno al pagamento anche di una sola rata - essendo peraltro, tale risultato conseguibile dal creditore, pur in difetto di apposita clausola, in virtu degli artt 1186 e 1819 cod civ - ma anche la clausola in forza della quale un'analoga facolta sia attribuita all'ente creditore a fini cautelativi (contro il pericolo di perdita del capitale), sempreche l'Esercizio della detta facolta sia subordinato a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e non rimesse al mero arbitrio del mutuante. (Conf 439'72, mass n 356364; 3155'71, mass n 354522; (Conf 2891'71, mass n 354121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1819, Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)