Sez. 3, Sentenza n. 3696 del 06/03/1984 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163830 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO - REALIZZAZIONE DEL REATO MEDIANTE INTRODUZIONE DEI BUONI NEL TERRITORIO DELLO STATO - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO - REALIZZAZIONE DEL REATO MEDIANTE INTRODUZIONE DEI BUONI NEL TERRITORIO DELLO STATO - RATIO.*
Il reato di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato, di cui all'art. 12 bis legge 2 luglio 1957, n. 474, si realizza con l'introduzione dei buoni medesimi nel territorio dello stato. Infatti, a norma dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l'Azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è conseguenza dell'Azione od omissione. Pertanto, nel reato predetto, reato di pericolo, l'evento è rappresentato per l'appunto dall'esposizione a pericolo dello interesse tutelato, e cioè del diritto della pubblica amministrazione di esigere l'intera imposta di fabbricazione sulla benzina da parte di chi non ha titolo a riduzione. (Conf mass n 158218; (Conf mass n 159098; (Conf mass n 160426).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)