Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 05/07/1977 (Rv. 386483 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO - TRANSAZIONE NOVATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
TRANSAZIONE - INVALIDITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO - TRANSAZIONE NOVATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'ipotesi della transazione novativa ricorre solo quando dalla intenzione delle parti e dal tenore delle clausole contrattuali risulti che il nuovo rapporto sia incompatibile con il precedente ed a questo si sostituisca. (nella specie trattavasi di verificare se una transazione, incidendo sugli effetti di una vendita od effetti reali, ne avesse risolto l'effetto traslativo o si fosse limitata ad aggiungere nuovi obblighi e diritti a quelli nascenti dal contratto). (V 879/69, mass n 339244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)