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Sez. 2, Sentenza n. 23275 del 09/05/2024 Cc. (dep. 10/06/2024) Rv. 286361-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Oneri di cui all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. – Richiamo nell'atto di impugnazione alla dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel corso del giudizio di primo grado – Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286361-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)