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Sez. 4, Sentenza n. 41858 del 08/06/2023 Cc. (dep. 16/10/2023) Rv. 285146 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - Imputato sottoposto agli arresti domiciliari al momento della proposizione del gravame - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285146-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)