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Sez. 1, Sentenza n. 5575 del 13/12/1989 (Rv. 464581 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - INTERESSE DEL MINORE AL "SECONDO" RICONOSCIMENTO - CONDOTTA MORALE CENSURABILE O DISINTERESSE DEL GENITORE - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464581-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - INTERESSE DEL MINORE AL "SECONDO" RICONOSCIMENTO - CONDOTTA MORALE CENSURABILE O DISINTERESSE DEL GENITORE - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE.*

In tema di filiazione naturale, l'interesse del minore al "secondo" riconoscimento, in Sede di controversia promossa per ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancante dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (art. 250 quarto comma cod. civ.), non può essere escluso per il solo fatto che l'autore del nuovo riconoscimento abbia tenuto una condotta morale non esente da censure, anche sotto il profilo del disinteresse verso il figlio, ferma restando l'influenza di tali elementi al diverso fine dell'affidamento del minore medesimo all'altro genitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)