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Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 24/05/2005 (Rv. 581326 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Limiti - Sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia CE - Compatibilità del diritto interno con quello comunitario - Verifica - Potere - Dovere d'ufficio del giudice - Conseguenze in tema di rifiuto di rimborso di diritti doganali, ex art. 29 della legge n. 428 del 1990.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581326-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

In tema di rimborsi relativi a diritti doganali, la valutazione della prova offerta dalla amministrazione deve avvenire, anche nel giudizio di rinvio, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria successivamente all'enunciazione del principio di diritto nella sentenza della Corte di cassazione che abbia cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito. Pertanto, essendo ancora controverso il diritto al rimborso dei diritti doganali, la verifica di compatibilità dell'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - e dell'interpretazione datane in sede giurisprudenziale e amministrativa - col diritto comunitario comporta l'integrazione del precetto normativo, nel senso che, per rifiutare il rimborso, l'amministrazione finanziaria deve provare secondo le ordinarie regole l'avvenuta traslazione del tributo e l'arricchimento che l'importatore conseguirebbe in caso di rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)