Sez. 1, Sentenza n. 12969 del 13/07/2004 (Rv. 575620 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Partecipazione del giudice delegato al collegio - Esclusione in base al nuovo testo dell'art. 111 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il nuovo testo dell'art. 111 Cost., novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, non impone alcuna interpretazione correttiva della disciplina del reclamo fallimentare tale da richiedere, in nome del principio di imparzialità del giudice posto a garanzia del giusto processo, l'esclusione della partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere del reclamo stesso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Cost. 23/11/1999 num. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)