Sez. 1, Sentenza n. 21287 del 10/10/2007 (Rv. 599695 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. | Collegio - Giudice incompatibile - Ricusazione - Necessità - Vizio di costituzione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M.
La pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e non dà luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)