Sez. 1, Sentenza n. 15493 del 22/07/2005 (Rv. 583081 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato - Partecipazione del giudice delegato al collegio del tribunale fallimentare - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del giusto processo - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE
La partecipazione del giudice delegato al collegio del tribunale fallimentare che decide i reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice, prevista dall'art. 25, n. 1, legge fall., trova ragione nel principio di concentrazione di ogni controversia presso gli organi del fallimento e nella particolare posizione di detto giudice, garante delle rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti e situazioni della procedura concorsuale. È manifestamente infondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale della relativa previsione sotto il profilo della violazione del principio del "giusto processo", trattandosi di questione già scrutinata con esito negativo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 1998, ed avendo il Giudice delle leggi ribadito la propria linea, con ordinanza n. 167 del 2001, anche in relazione al nuovo testo dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)