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Sez. 1, Sentenza n. 40744 del 14/02/2018 Cc. (dep. 13/09/2018) Rv. 273940 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari – Art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 – Collaborazione impossibile – Accertamento di competenza del Tribunale di sorveglianza – Oggetto – Assenza di collegamenti con la criminalità organizzata – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273940-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione di benefici penitenziari (nella specie, permesso premio) a soggetti condannati per delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al tribunale di sorveglianza, non investe la valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, che spetta, invece, al giudice di sorveglianza che sarà investito della richiesta del beneficio. (Conf. n. 40742 del 2018 e n. 40743 del 2018, n.m.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)