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Sez. 3, Sentenza n. 1745 del 14/03/1984 (Rv. 433809 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI RELATIVI AD ALCUNE ANNATE AGRARIE.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433809-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI RELATIVI AD ALCUNE ANNATE AGRARIE.*

La valutazione della gravità dell'inadempimento dell'affittuario di fondo rustico, al fine della decadenza dalla proroga legale e della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 4, lett. A), del d.l.lgt. 5 aprile 1945 n. 157, costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. (nella specie, il S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente ravvisata dalla decisione impugnata la gravità dell'inadempimento nel mancato pagamento del canone relativo ad alcune annate agrarie). (V 3575/83, mass n 428463; (V 6288/82, mass n 423950; (V 4713/82, mass n 422660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)