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Sez. 3, Sentenza n. 3575 del 23/05/1983 (Rv. 428463 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428463-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di risoluzione di un rapporto agrario, la gravità dell'inadempimento del coltivatore, prevista dall'art. 4, lett. A), del d. l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, va commisurata non all'entità del danno - che può anche mancare - bensì alla Rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alle finalità del rapporto, nonché all'interesse dell'altra parte, e la valutazione compiuta al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuta da adeguata e corretta motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)