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Sez. 2, Sentenza n. 3943 del 30/06/1982 (Rv. 421888 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DECORSO DEL TERMINE PROCESSUALE - INIZIO NEL PERIODO FERIALE DI SOSPENSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421888-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DECORSO DEL TERMINE PROCESSUALE - INIZIO NEL PERIODO FERIALE DI SOSPENSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di sospensione dei termini processuali, disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, quando il decorso del termine processuale abbia inizio nel periodo di sospensione (1 agosto - 15 settembre) nel senso che il giorno successivo al dies a quo, che si dovrebbe computare nel termine (nella specie: ex art. 325 cod. proc. civ., per proporre ricorso per Cassazione), cade nel periodo 1 agosto 15 settembre, il computo stesso ha inizio dal 16 settembre, che, pertanto, deve essere compreso nel calcolo. (contra 2971/74, mass n 371413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)