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Sez. U, Sentenza n. 2971 del 21/10/1974 (Rv. 371413 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - PORTATA - COMPUTO DEI TERMINI - NORMA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371413-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - PORTATA - COMPUTO DEI TERMINI - NORMA APPLICABILE.*

La legge 7 ottobre 1969 n 742, nel disporre che il decorso dei termini processuali e sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (e cioe dal 1 6 settembre) e che, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio ne e differito alla fine di detto periodo - disciplina esclusivamente il 'decorsò dei termini ed il suo 'iniziò, ma non anche il 'computò dei termini stessi, il quale resta regolato dall'art 155 cod proc civ a norma del quale da tale computo vanno esclusi il giorno e l'ora iniziali. Pertanto, qualora la data della notificazione della sentenza cada nel periodo di sospensione, l'inizio del termine per l'impugnazione e differito, ai sensi della citata legge, da questa data al 16 settembre, ma il computo del termine va fatto a partire dal 17 settembre.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)