Sez. 3, Sentenza n. 2480 del 13/04/1985 (Rv. 440320 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DURANTE TALE PERIODO - PRESUNZIONE DI NOTIFICAZIONE ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DURANTE TALE PERIODO - PRESUNZIONE DI NOTIFICAZIONE ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
In tema di sospensione dei termini processuali, l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non crea una presunzione in virtù della quale la notificazione della sentenza, avvenuta nel periodo feriale, si considera come effettuata il 16 settembre, primo giorno successivo al decorso di detto periodo, bensì si limita a sospendere il decorso del termine per proporre l'impugnazione il quale comincia a decorrere dalla suddetta data che deve essere computata nel termine stesso. (Conf 4814/83, mass n 429705; (Conf 3943/82, mass n 421888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)